1. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede a istituire un osservatorio regionale con il compito di monitorare le attività di vigilanza privata, elaborare proposte in ordine alle materie di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e sottoporre al prefetto le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza affinché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:
a) un rappresentate per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentate per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio regionale;
e) un rappresentante per ogni sindacato delle guardie particolari giurate aderente alle associazioni sindacali firmatarie
f) un rappresentante della giunta regionale;
g) il comandante del corpo di polizia municipale di ogni capoluogo di provincia o un suo delegato.