Art. 8.
(Osservatori regionali).

      1. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede a istituire un osservatorio regionale con il compito di monitorare le attività di vigilanza privata, elaborare proposte in ordine alle materie di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e sottoporre al prefetto le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza affinché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.
      2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

          a) un rappresentate per ognuno dei prefetti della regione;

          b) un rappresentate per ognuno dei questori della regione;

          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio regionale;

          e) un rappresentante per ogni sindacato delle guardie particolari giurate aderente alle associazioni sindacali firmatarie

 

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di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale;

          f) un rappresentante della giunta regionale;

          g) il comandante del corpo di polizia municipale di ogni capoluogo di provincia o un suo delegato.